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Ricorso cautelare per Cassazione ex art. 311 c.p.p..: luoghi di deposito e tempestività della proposizione

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Con  Sentenza n. 1626 del 24 settembre 2020 (motivazione depositata il 14 gennaio 2021), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione definiscono le modalità di deposito dell’atto di ricorso al Supremo Consesso, laddove si impugni la decisione del Tribunale del riesame o, direttamente, l’ordinanza del giudice che ha emesso la misura cautelare (c.d. ricorso per saltum).

Con riguardo, anzitutto, al luogo di presentazione del ricorso cautelare, chiariscono come l’art. 311, comma 3, c.p.p. rappresenti una disposizione solo in parte coincidente con la disposizione generale di cui all’art 582 c.p.p.al, riproducendone solo il contenuto del comma 1. La coincidenza tra la modalità di presentazione del ricorso cautelare per cassazione, stabilita in via esclusiva dall’art 311 c.p.p., comma 3, e la modalità ordinariamente prevista per l’atto di impugnazione, ai sensi dell’art 582 c.p.p., comma 1, è espressione dell’interesse prioritario dell’ordinamento alla massima celerità nell’avvio del giudizio di impugnazione e consente, al giudice che ha emesso il provvedimento, di avere immediata contezza del ricorso e di provvedere agli adempimenti di cui all’art 164 disp. att. c.p.p., relativi alla formazione dei fascicoli.

E’ agevole rilevare, però, come l’art 311 c.p.p. , comma 3 non riproduca, né richiami, il contenuto dell’art 582 c.p.p., comma 2 e neppure quello dell’art. 163-ter disp. att. c.p.p. che, nei casi previsti dall’art. 461 c.p.p., comma 1, e art. 582 c.p.p., comma 2, consente che le dichiarazioni e le impugnazioni possano essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

In relazione all’ert 311 c.p.p., comma 3, l’operatività della disposizione dell’art 582 c.p.p. rimane perciò confinata unicamente al secondo periodo del comma 1 e, quindi, alla individuazione degli adempimenti del pubblico ufficiale che riceve l’atto (inserimento data, nominativo della persona che presenta l’atto, sottoscrizione ed eventuale rilascio di copia dell’attestazione). Si tratta, infatti, di precetti che operano sul piano generale e che attengono ad un aspetto diverso da quello della individuazione del luogo della presentazione, da cui prescindono.

Allo stesso modo, si deve escludere l’operatività, per il ricorso cautelare, dell’art 583 c.p.p. in quanto, anche per tale disposizione, si sarebbe reso necessario un richiamo espresso che, come si è visto, è totalmente mancante.

In presenza di un univoco tenore letterale della disposizione di cui all’art. 311 c.p.p., dovrà pertanto ritenersi precluso il ricorso ad un’interpretazione “adeguatrice”, secondo quanto sancito dall’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile.

Conseguentemente, il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art 311, comma 2, c.p.p., del giudice che ha emesso l’ordinanza.

Ma qual è la sorte dell’atto di impugnazione che sia stato irritualmente presentato presso una cancelleria diversa ma che, tuttavia, sia pervenuto nel termine di dieci giorni alla cancelleria del giudice a quo?

L’orientamento che esclude l’inammissibilità del ricorso puntualizza come l’impugnazione irritualmente proposta sia ammissibile solo quando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell’ufficio del giudice competente a riceverla e che, nel caso di presentazione ad ufficio diverso, colui che abbia proposto l’impugnazione assuma il rischio che la stessa venga dichiarata inammissibile per tardività: ciò perché la data di presentazione non potrà essere altra che quella in cui l’impugnazione perviene all’ufficio competente a riceverla.

Il luogo di presentazione rileva, quindi, per la verifica della tempestività del ricorso, in quanto il termine dei dieci giorni – che al pari di tutti i termini di impugnazione ha natura perentoria ed alla cui inosservanza consegue sul piano soggettivo la decadenza dal diritto di impugnazione e, su quello degli effetti, l’inammissibilità del ricorso – va computato tenendo conto della data in cui l’atto materialmente perviene nella cancelleria del giudice competente.

Il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse ( artt. 582 c.p.p. , comma 1,  art. 164  disp. att. c.p.p.), rimane, dunque, privo di effetti se nel termine dei dieci giorni non perviene anche nella cancelleria indicata.

In tal caso, infatti, l’attività di deposito rimane irregolare ed assume efficacia solo per il concomitante intervento di fattori esterni (l’inoltro alla cancelleria competente), della cui mancanza il ricorrente non può che assumersi il rischio per la scelta di non avere seguito le regole indicate per la presentazione dell’impugnazione.

Il ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente né dolersi del ritardo o dell’errore nella trasmissione.

Ne consegue che la cancelleria erroneamente compulsata non dovrà rispondere dell’eventuale ritardo o dell’errore nella trasmissione e che l’amministrazione non potrà essere onerata delle spese necessarie per la trasmissione medesima.

Diversamente, si finirebbe per vanificare la previsione dell’art. 311 c.p.p., comma 3, che individua nella cancelleria del giudice a quo l’unico luogo per il deposito del ricorso così escludendo ogni forma alternativa di presentazione.

Sarà quindi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.

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