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Responsabilità Medica

Avv. Valentina Rao • Avv. Filippo Divona Pianella

Profili Generali

Si parla di responsabilità medica quando alla condotta colposa o dolosa del medico consegue un danno per il paziente. La più frequente ipotesi di responsabilità medica è quella che consegue ad un errore durante un intervento chirurgico, una mancata o errata diagnosi, danni da vaccinazioni, contrazioni di infezioni o virus durante le degenze ospedaliere.

Lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA vanta una lunga e consolidata esperienza nel campo del diritto sanitario. L’Avvocata Valentina RAO assiste i propri clienti lungo tutto l’iter necessario all’ottenimento del risarcimento del danno (nella fase stragiudiziale e/o di mediazione nonché in quella giudiziale), curando sia l’aspetto civilistico che penalistico, quest’ultimo grazie alla preparazione e professionalità dell’Avvocato Filippo DIVONA PIANELLA.

Per gli errori medici è responsabile la struttura sanitaria e/o ospedaliera, e la responsabilità del singolo medico rileva solo per colpa grave o per l’esercizio della professione in un ambulatorio privato, così come previsto dalla legge n. 24 del 2017, c.d. Legge Gelli (vedi approfondimento) che ha riformato la responsabilità dei medici e degli infermieri.

L’Avvocata Valentina RAO, quale socia dello studio Lana-Lagostena Bassi, rappresenta centinaia di danneggiati nelle cause contro la pubblica Amministrazione per la tutela dei diritti dei cittadini vittime delle disfunzioni verificatesi nel settore della sanità pubblica.

Nel 1993 lo studio Lana – Lagostena Bassi ha promosso la prima causa in Italia in favore di oltre trecentocinquanta emofilici che lamentavano di aver contratto i virus dell’HIV, dell’HCV o dell’HBV, in seguito alla somministrazione di emoderivati contaminati e di sangue infetto. Il Tribunale di Roma, con la prima e fondamentale sentenza in materia, non solo ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute per omessa farmacovigilanza ma ha, altresì, condannato detta Amministrazione al risarcimento del danno di natura biologica, morale, psichica, esistenziale e patrimoniale, oltre alla liquidazione delle spese documentate in favore degli attori. Successivamente, lo Studio ha promosso numerose altre cause collettive e individuali in tutta Italia ottenendo pronunce decisive che hanno contribuito a determinare, per la prima volta in assoluto, la giurisprudenza di riferimento in questa materia.

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Approfondimento

Le novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco

La legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017, ed entrata in vigore giorno 1 aprile 2017, interviene dopo poco più di quattro anni dall’approvazione della legge n. 189/2012 (la c.d. legge Balduzzi), che non era riuscita a fare chiarezza sull’esatto peso e sull’esatta qualifica da attribuire alla responsabilità del medico.

La legge Gelli – Bianco contiene norme che attingono tanto alla responsabilità penale quanto a quella civile, quanto ad aspetti amministrativi, segnatamente al settore assicurativo.

La responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

L’art. 6 della legge 24/2017 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, a norma del quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”.

Il medico infatti non potrà più essere punito per imperizia qualora abbia rispettato le linee guida o si sia attenuto alla c.d. buona pratica.

Questo articolo ha quindi abrogato l’art. 3 della Legge Balduzzi e inserito il nuovo art. 590-sexies c.p. Il risultato è chiaramente esposto dal comma 1 dell’art. 6: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone   pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

La responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

L’articolo 7 della Legge Gelli – Bianco prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura da quella dell’esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose di questi ultimi.

La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o ancora in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nonché attraverso la telemedicina.
In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l’obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell’esatto adempimento ovvero dell’inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l’obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L’esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di “soli” cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l’elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento.

Ai fini della determinazione del danno la legge 24/2017 prevede da un lato che il Giudice tenga conto del grado di (mancata) adesione della condotta dell’esercente la professione sanitaria alle linee guida ed alle buone pratiche, e dall’altro che la determinazione dell’ammontare avvenga sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.

L’articolo 8 prevede, ai fini del promovimento dell’azione giudiziaria in sede civile, una duplice condizione di procedibilità: chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente – cioè un ricorso per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – ovvero dovrà dare corso al procedimento di mediazione civile (ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Di non trascurabile momento è poi la disciplina dell’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa contenuta nell’articolo 9, ai sensi del quale l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata: a) solamente nei casi di dolo e colpa grave; b) a condizione che l’esercente la professione sanitaria sia stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno; c) soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, e, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.

In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, o dell’esercente la professione sanitaria, l’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti: a riguardo, per la quantificazione del danno, la legge Gelli Bianco prevede che si debba tenere conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato.

L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa per singolo evento, in caso di colpa grave (dunque non in caso di dolo), non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo.

Alcune garanzie “endoprocedimentali” ed assicurative

A corredo della disciplina sopra esposta, la legge 24/2017 prevede talune norme atte a garantire l’esercente la professione sanitaria nelle dinamiche di accertamento della responsabilità:

  • l’art. 13, a tutela del diritto di difesa ed in particolare al contraddittorio, stabilisce l’obbligo delle strutture sanitarie e sociosanitarie e delle imprese di assicurazione di comunicare (mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio) all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, così come l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte, comminando la inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa per le ipotesi di omissione, tardività o incompletezza delle dette comunicazioni;
  • l’articolo 15 sancisce poi che l’autorità giudiziaria affidi l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi.

Sul versante assicurativo è stato disposto l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, nonché l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie verso terzi.