Diritto di famiglia
Avv. Valentina Rao
Profili generali
Le questioni inerenti alla famiglia ed alla tutela dei minori costituiscono, nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente l’Avvocata Valentina RAO ha concentrato la propria formazione e successivamente l’attività professionale. Grazie alla vicinanza e all’insegnamento di grandi professionisti del calibro dell’Avvocata Augusta Lagostena Bassi, socia fondatrice dello Studio Lana – Lagostena Bassi, ha potuto sin da giovanissima seguire grandi questioni anche di respiro internazionale.
Affrontare ed accettare la fine di un’unione matrimoniale o di una convivenza more uxorio dove la coppia ha investito in un futuro condiviso, è un’esperienza molto difficile e dolorosa per tutti coloro che ne sono coinvolti, in primo luogo per i minori, che si trovano ad affrontare un periodo di confusione, nonché uno sconvolgimento improvviso del loro stile di vita. L’Avvocata Valentina RAO ha sviluppato una decennale esperienza nel settore, riuscendo a gestire le problematiche con grande capacità multidisciplinare e con particolare attenzione all’adozione di strumenti giuridici a garanzia e a tutela dei minori in ambito familiare.
Approfondimento
Tutela del minore
Il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori quando all’interno della coppia sorgono problematiche di disgregazione.
Lo Studio, garantendo consulenza ed assistenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale, tutela il minore con lo scopo preminente di evitare che proprio questi diventi vittima delle controversie tra gli adulti, con rigoroso impegno nel valutare e determinare le pratiche di affidamento.
Se l’intero sistema civilistico è improntato al principio del favor minoris, lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA ha pienamente accolto tale assioma attraverso un servizio qualificato di consulenza legale che individui la migliore soluzione nella regolamentazione dei rapporti tra genitori e attraverso un servizio meticoloso di assistenza legale per favorire un accordo tra le parti, al fine di garantire ai minori una crescita sana ed equilibrata. Ogni situazione familiare è analizzata a fondo per ideare piani di intervento mirati e personalizzati.
Assoluto rilievo assume, in proposito, la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che è andata ad incidere profondamente nella materia dell’affidamento della prole nel caso in cui venga meno il vincolo coniugale tra i genitori, introducendo l’istituto dell’affido condiviso come regola e direttiva generale per il giudice, da osservare nell’interesse specifico del minore.
Separazione
La materia del diritto di famiglia include tutte le questioni attinenti alla separazione (consensuale o giudiziale), il divorzio (congiunto o giudiziale), l’adozione, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la richiesta di alimenti, l’assegno di mantenimento/divorzile e l’affidamento dei minori.
Quando si intende avviare una pratica per la separazione coniugale, è bene tener presente le molteplici implicazioni di carattere personale e patrimoniale che occorre affrontare.
Se la coppia ha figli, occorrerà prevederne il regime di affidamento e la collocazione, regolamentare i rapporti con entrambi i genitori e stabilire l’entità dell’assegno per il contributo al mantenimento. Misure che dovranno privilegiare l’interesse dei minori affinché sui figli non ricada in modo traumatico il peso della separazione.
Nei rapporti fra i coniugi occorrerà definire le questioni patrimoniali mediante l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e l’eventuale divisione dei beni comuni.
Su tutte le questioni indicate è possibile raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti per addivenire a una separazione consensuale ovvero una negoziazione assistita, attraverso una trattativa stragiudiziale nella quale lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA mette a disposizione la pluriennale esperienza.
Nel caso non si raggiunga un’intesa occorrerà invece procedere con una separazione giudiziale.
Per questo è indispensabile affidarsi a chi sia in grado di gestire al meglio ogni aspetto in tema di diritto di famiglia, fornendo una consulenza legale di alto livello, di professionalità ed esperienza.
Divorzio
La fine di un matrimonio è sempre un momento particolarmente delicato per i coniugi che si accingono a interrompere definitivamente la propria vita insieme.
La scelta di divorziare è una decisione con delle conseguenze sia dal punto di vista emotivo e psicologico, che da quello economico.
Per affrontare una scelta così delicata è indispensabile affidarsi a un avvocato divorzista in grado di saper assistere i coniugi al meglio e fin dall’inizio, in ogni aspetto della vicenda.
Anche il divorzio, come la separazione, può essere affrontato in forma congiunta – con significativo risparmio di tempo e di costi – o in forma giudiziale, a seconda che sia possibile raggiungere un’intesa soddisfacente per entrambi i coniugi già prima dell’inizio della causa o nel corso della stessa.
La pronuncia di divorzio, che produrrà lo scioglimento definitivo del matrimonio (se celebrato in forma non religiosa) o la cessazione dei suoi effetti civili (se celebrato anche con rito religioso), dovrà prendere posizione sulla collocazione dei figli con la relativa previsione delle modalità di visita con i genitori e sulle questioni economiche: mantenimento della prole ed eventuale assegno divorzile in favore del coniuge economicamente non autosufficiente.
All’eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile sono legati anche altri importanti aspetti di ultrattività economica, come il diritto a percepire la pensione di reversibilità e la spettanza di una quota di TFR dell’ex coniuge.
Lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA si mette a vostra disposizione per permettervi di affrontare al meglio la vostra causa di divorzio, fin dalla sua impostazione.
Negoziazione assistita
A far data dal dicembre 2014, è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita.
Tale procedimento offre ai coniugi la possibilità di separarsi o divorziare trovando un accordo, senza adire il Tribunale.
La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli ed è necessario l’ausilio e la rappresentanza di un avvocato per ciascuna parte.
Nel caso in cui non vi siano dei figli, l’accordo raggiunto, sottoscritto ed autenticato dai legali delle parti, è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale fornisce il nulla osta. Quest’ultimo viene trasmesso con l’accordo all’Ufficiale di stato civile, il quale provvede agli adempimenti successivi necessari.
Se vi sono dei figli, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo, solo se esso è rispondente all’interesse dei medesimi.
La negoziazione assistita permette un’accelerazione significativa dei tempi, ma è necessaria un’ampia collaborazione da parte dei coniugi ed una quasi assenza di contrasti tra gli stessi.
Unioni civili
Lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA si trova inoltre impegnato nell’attuazione della normativa e nello svolgimento di attività di consulenza relativamente alle disposizioni che hanno introdotto l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA fornisce assistenza e consulenza ai conviventi di fatto al fine di far comprendere, ed applicare al meglio gli strumenti offerti dalla nuova normativa, ivi compresa la possibilità di redigere i c.d. contratti di convivenza secondo la legge 20 maggio 2016 n. 76. Detta norma disciplina la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti molti dei diritti dei coniugi uniti in matrimonio (ad esempio, in caso di malattia o ricovero viene riconosciuto il diritto reciproco di visita e di assistenza; in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza; il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto).
Le unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale dello stato civile, di assumere un cognome comune, scegliendo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. L’attività dello Studio si concentra tanto sulla fase prodromica rispetto alla stipula dell’unione civile – e, dunque, relativa all’attività di consulenza prestata a chi volesse meglio approfondire gli aspetti della nuova normativa – quanto sulla fase patologica, ovvero allo scioglimento dell’unione civile.
Procedimento di nullità del matrimonio canonico
Lo Studio Legale RAO – DIVONA PIANELLA offre anche assistenza nei procedimenti di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico. Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale ad opera del Tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio. Tecnicamente si tratta di un “riconoscimento di nullità”.
Infatti secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione dello stesso.
Se invece viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi scaturenti dal coniugio.