Con Sentenza n 29541 del 16 luglio 2020(motivazione depositata il 23 ottobre 2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione delineano i criteri distintivi fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui agli artt. 392 e 393 c.p., e quello di estorsione, ex art. 629 c.p., con particolare riguardo all’elemento soggettivo di ciascuna fattispecie.
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche detto di “ragion fattasi”, persegue “lo scopo di impedire la violenta sostituzione dell’attività individuale all’attività degli organi giudiziari”, al fine di evitare “che il privato si faccia ragione con le proprie mani, compromettendo la pubblica pace”.
L’oggetto della tutela è ravvisato, pertanto, nell’interesse dell’Autorità giudiziaria all’esercizio esclusivo dei propri poteri e le relative norme incriminatrici sono state collocate, all’interno del codice penale, nel Titolo III – Delitti contro l’amministrazione della giustizia.
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni assume rilevanza penale se commesso con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) o con violenza o minaccia alle persone (art. 393 c.p.) ed è perseguibile a querela di parte.
L’agente (“chiunque”, come indicato dagli artt 392 e 393 c.p) è, poi, soltanto colui che potrebbe ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto: il reato di ragion fattasi avrà, cioè, natura giuridica di reato proprio, ancorché non esclusivo.
Tale fattispecie potrà, quindi, essere in ogni caso commessa anche da parte di soggetti terzi, purché agiscano d’intesa con il creditore e al fine di tutelarne le ragioni; ove l’agente avesse, invece, un’iniziativa del tutto estranea alle ragioni del presunto creditore, ricorreranno gli estremi dei corrispondenti reati comuni, quali danneggiamento, violenza privata o estorsione.
Sin da epoca risalente, la giurisprudenza ha ritenuto che il criterio differenziale tra il delitto di estorsione e quello di “ragion fattasi” consista nell’elemento intenzionale: nel primo l’agente vuole procurarsi un ingiusto profitto nella consapevolezza di non averne diritto, nel secondo il reo agisce, senza adire l’Autorità giudiziaria, per conseguire un’utilità che ritiene spettargli nonostante il suo diritto sia stato contestato o sia contestabile.
Ebbene, anche le Sezioni Unite ritengono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si differenzino tra loro soltanto in virtù dell’elemento psicologico: nel primo, l’agente vuole conseguire un profitto nella convinzione ragionevole, ancorché infondata, di esercitare un diritto o soddisfare una pretesa che potrebbero formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente vuol raggiungere un proprio o altrui profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Pertanto, allorché sussista la volontà di far valere un diritto, il reato di cui agli artt. 392 e 393 c.p. sarà configurabile anche qualora la condotta sia aggravata dall’uso di un’arma o, ancora, posta in essere con una gravità comunque “sproporzionata” rispetto al fine perseguito.
Ai fini dell’integrazione del delitto di “ragion fattasi”, la pretesa arbitrariamente coltivata deve, peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico e mai essere più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, da parte dell’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
Nel caso, poi, in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, sarà necessario che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi; ciò senza alcun fine di profitto proprio, qual è ravvisabile, ad esempio, nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale.
In questo caso, infatti, sia i terzi che il creditore risponderanno, ciascuno, di concorso in estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni
