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Convivenza coniugale e delibazione della sentenza ecclesiastica

Con ordinanza interlocutoria n. 30993 del 5 novembre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una questione di particolare rilievo in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario.

La vicenda trae origine da un matrimonio celebrato nel 1978, caratterizzato da una convivenza coniugale protrattasi per oltre vent’anni e dalla nascita di due figli. A distanza di molti anni, il tribunale ecclesiastico competente ha dichiarato la nullità del matrimonio per difetto di discrezione di giudizio e incapacità psichica del marito, pronuncia successivamente resa esecutiva in ambito canonico. Nel 2023, il marito ha chiesto alla Corte d’appello il riconoscimento dell’efficacia civile della sentenza ecclesiastica, domanda che è stata accolta, nonostante la moglie avesse invocato la lunga convivenza matrimoniale quale limite ostativo alla delibazione.

La Corte d’appello ha ritenuto tale deduzione tardiva, qualificando la convivenza ultra-triennale come eccezione in senso stretto, soggetta a decadenza se non proposta tempestivamente dal coniuge convenuto, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2014. Proprio tale qualificazione è stata posta in discussione nel giudizio di legittimità.

La Prima Sezione civile, pur ribadendo che la convivenza coniugale stabile e protratta nel tempo costituisce un limite al riconoscimento della sentenza ecclesiastica per contrasto con l’ordine pubblico interno, ha espresso dubbi sulla perdurante validità dell’orientamento che ne subordina la rilevabilità esclusivamente all’iniziativa di parte. Secondo il Collegio, un fatto che incide direttamente su valori di ordine pubblico, quali la tutela della famiglia e la stabilità del matrimonio-rapporto, non dovrebbe essere rimesso alla disponibilità delle parti né soggiacere a rigide preclusioni processuali.

Da qui la decisione di rimettere la questione alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire se la convivenza coniugale di durata superiore al triennio debba continuare a costituire un’eccezione in senso stretto oppure se, in quanto fatto ostativo al riconoscimento della sentenza ecclesiastica, possa e debba essere rilevata d’ufficio dal giudice quando emerga dagli atti del processo.

Precedentemente con l’ordinanza n. 1999/2025 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, chiariva un aspetto importante relativo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio in Italia quando la convivenza tra i coniugi sia prolungata. La Cassazione stabiliva che la convivenza prolungata di per sé non costituisce più un ostacolo assoluto alla delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità a differenza di quanto veniva stabilito in precedenza, considerandola un limite all’accoglimento di tali sentenze. L’ordinanza pone una distinzione cruciale tra vizi derivanti da un deficit psichico, ovvero da uno stato patologico che incide sulla capacità di intendere e volere e, vizi derivanti da mera deficienza caratteriale o immaturità. Solo quest’ultimi, incontrano il limite dell’ordine pubblico in caso di convivenza ultra-triennale. Spetta al giudice di merito valutare caso per caso la natura del vizio che ha portato alla nullità del matrimonio ecclesiastico. Il giudice deve stabilire se la causa di nullità sia equiparabile a un deficit psichico o se rientri nella sfera della mera immaturità. Questa ordinanza rappresenta un’evoluzione nella giurisprudenza italiana, offrendo una maggiore flessibilità nella delibazione delle sentenze ecclesiastiche. Consente di riconoscere la validità di sentenze di nullità anche in casi di convivenza prolungata, a condizione che i vizi di capacità siano di natura tale da compromettere la validità del consenso matrimoniale

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