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Unioni civili, rilevanza della precedente convivenza e assegno divorzile: ordinanza interlocutoria n. 2507 del 2023, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione

Con ordinanza interlocutoria n. 2507 del 2023, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza se, nel caso di scioglimento dell’unione civile, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile al componente dell’unione civile che ne abbia fatto richiesta, assumano rilevanza anche i fatti intercorsi tra le parti anteriori alla costituzione dell’unione civile stessa.

La vicenda all’attenzione della Corte di cassazione originava dal rifiuto espresso dalla Corte di appello di Trieste di riconoscere alcun assegno divorzile alla richiedente, sulla base della considerazione per cui i fatti che avrebbero eventualmente giustificato tale attribuzione erano precedenti all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 (legge che, introducendo l’istituto delle unioni civili, aveva reso possibile la effettiva formalizzazione del rapporto fra le due).

Secondo la Corte di appello, dunque, l’assenza di una disciplina legale e la mancata previsione dell’efficacia retroattiva della menzionata legge escludevano che potessero assumere rilievo i fatti, precedenti all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, addotti dalla richiedente quali sacrifici lavorativi finalizzati a rendere più gratificante e serena la convivenza.

Avverso tale decisione della Corte di appello, veniva promosso ricorso per cassazione.

Con l’ordinanza in commento, il Collegio riteneva che le censure poste dalle ricorrenti richiedessero la soluzione prioritaria della questione relativa alla rilevanza, ai fini dell’attribuzione del diritto all’assegno spettante al componente dell’unione civile, delle circostanze fattuali anteriori all’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016 e capaci di incidere sull’assegno di divorzio.

Infatti, la ricorrente principale asseriva che, ai fini della valutazione delle componenti assistenziali e perequativo-risarcitorie dell’assegno, il giudice dovrebbe tenere in considerazione anche fatti anteriori all’istituto dell’unione civile introdotta soltanto nell’anno 2016 dalla ricordata L. n. 76.

A parere della I Sezione, “si tratta di questione sicuramente nuova che non può non inquadrarsi nel contesto in cui si inserì la legge sulle unioni civili, all’indomani della pronunzia della Corte edu, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia – resa all’interno di un procedimento che aveva propiziato Corte Cost. n. 138/2010 – nella quale si ritenne che lo Stato italiano aveva violato l’art. 8 CEDU – senza che fosse esaminata in quanto ritenuta assorbita la prospettata violazione dell’art. 14 CEDU avendo il Governo italiano <ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali>”

Per questo motivo – e considerata anche la recente rimessione da parte della I sezione alle Sezioni Unite civili della simile questione relativa alla rilevanza della convivenza prematrimoniale cui sia seguito il matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile – gli atti venivano rimessi al Primo Presidente, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della controversia alle Sezioni Unite.

 

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