Vai al contenuto

Arresti domiciliari per altra causa: legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7635 del 30 giugno 2021 (motivazione depositata il 3 marzo 2022), hanno affrontato il problema della configurabilità di un impedimento assoluto a comparire in udienza, allorché l’imputato sia ristretto per altra causa agli arresti domiciliari.

 

Il complesso delle disposizioni costituzionali e convenzionali, alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di affermare la centralità del diritto dell’imputato di partecipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebrazione del giudizio in assenza nella: a) certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento; b) inequivocità della rinuncia a comparire nel giorno fissato.

Sulla base di tali principi si può concludere che il procedimento in assenza, la cui disciplina costituisce il necessario punto di equilibrio tra la pretesa punitiva statuale e l’esigenza di garantire il diritto dell’imputato alla partecipazione al suo processo, è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell’accusa, nonché della data e delle possibilità di accesso all’udienza da parte dell’imputato, e il giudice abbia rigorosamente accertato la volontà dell’interessato di sottrarsi al procedimento; in caso contrario si dovrà disporre la sua traduzione al processo.

Solo lo svolgimento di questa verifica consente, cioè, di ricondurre la mancata comparizione dell’imputato esclusivamente ad una sua libera scelta.

Ove tale condizione non sussista, il giudice procedente avrà l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni di parte, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell’imputato non rinunciante.

Sulla base dei presupposti esaminati, pertanto, si dovrà concludere per la parificazione degli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell’impedimento.

Quindi, il giudice che procede, nell’ipotesi in cui emerga dagli atti la circostanza che l’imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, dovrà attivarsi e disporre l’ordine di traduzione, con eventuale rinvio del procedimento qualora tale ordine non sia eseguibile per l’udienza già fissata.

Nel caso in cui, invece, la condizione detentiva non emerga dagli atti, l’imputato o il suo difensore avranno l’onere di comunicare al giudicante il sopraggiunto stato restrittivo che impedisca la partecipazione all’udienza.

L’obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell’interessato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento; ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell’interessato e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione.

In assenza della comunicazione o della rilevabilità, dagli atti processuali, della condizione di detenzione domiciliare, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell’attività processuale antecedente a tale conoscenza: all’impossibilità per chi procede di accertare ogni ipotetica causa di assenza, anche se non dedotta, fa da contraltare l’onere, per chi ha ricevuto notizia diretta della citazione, di veicolare al proprio giudice l’informazione inerente alla sua condizione di restrizione. In difetto di deduzione di cause impeditive della comunicazione entro la prima udienza, è da escludere ogni rilevabilità successiva della causa di nullità, non esposta né altrimenti nota al giudicante.

Se, invece, nel corso del processo l’interessato porta a conoscenza dell’autorità procedente l’impedimento derivante dalla sua restrizione, carceraria o domiciliare, fin dalla prima udienza, ove tale deduzione sia accompagnata dalla prova della presenza di condizioni impeditive della comunicazione entro l’udienza di comparizione, sarà revocata la dichiarazione di assenza e l’interessato sarà rimesso in termini per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 420-bis c.p.p., comma 4.

Al contrario, se l’esplicitazione di tale impedimento emerga dagli atti o sia comunicato, dall’interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della costituzione delle parti, fermo l’obbligo per il giudicante di disporre la traduzione per consentire la partecipazione alle udienze successive a quanto conosciuto, l’imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo.

Conseguentemente, la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o comunicata in qualunque tempo al giudice procedente, integra un impedimento legittimo a comparire che impone all’autorità giudiziaria di rinviare il processo a nuova data, al fine di disporre la traduzione in aula dell’imputato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *