Vai al contenuto

La Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sentenza del 20 gennaio 2022 contro la dichiarazione di adottabilità.

Con sentenza pubblicata il 20 gennaio 2022, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso D.M. e N. c. Italia (ricorso n. 60083/19), confermando la sua giurisprudenza in merito alla dichiarazione di adottabilità.

Nella fattispecie, a seguito di violenze domestiche da parte del compagno, la ricorrente (di seguito “la madre”) e sua figlia venivano accolte in una casa-famiglia di Brescia.

Dopo aver trascorso i primi anni nella casa-famiglia, impegnandosi nel riacquisire l’indipendenza economica e affettiva, la madre vede messa in discussione la propria capacità genitoriale dagli operatori della casa-famiglia che chiedono al Tribunale l’affidamento della minore.

Le contestazioni sollevate dagli operatori vertevano sulla vita affettiva della madre. Nell’ottobre 2015 il pubblico ministero chiedeva la sospensione dell’autorità parentale della madre e richiedeva l’apertura di una procedura di adottabilità della minore. Fin da subito, la ricorrente aveva chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) volta a verificare le proprie capacità genitoriali e lo stato di salute psichica della minore.

Nel dicembre successivo, con ordinanza immediatamente esecutoria, il Tribunale dichiarava l’adottabilità della minore: sulla base dei resoconti forniti dagli operatori sociali e senza ritenere necessario disporre una CTU, il Tribunale riscontrava un’incapacità genitoriale irreversibile della madre. Riteneva, inter alia, che la ricorrente conducesse uno stile di vita instabile in ragione dei vari lavori occasionali che esercitava, ma soprattutto perché “si era legata ad un uomo che la maltrattava” e “aveva scelto di concepire un bambino con un uomo che aveva appena incontrato”.

Tale posizione veniva confermata dalla Corte d’appello e, con sentenza del 12 febbraio 2019, la Cassazione rigettava il ricorso proposto avverso detta decisione ritenendo che la dichiarazione di adottabilità fosse provvista di base legale e che il respingimento della richiesta di CTU fosse stato adeguatamente motivato.

La madre proponeva ricorso alla Corte Edu, sollevando una violazione dell’articolo 8 della Convenzione. La ricorrente sosteneva che, da un lato, la dichiarazione di adottabilità della figlia non era stata motivata da circostanze eccezionali, la sussistenza delle quali è necessaria affinché una misura radicale come la rottura del legame familiare possa trovare applicazione (si veda a riguardo l’articolo 8 della L. n. 184 del 1983). Dall’altro lato, la ricorrente evidenziava che le autorità italiane non avevano compiuto gli sforzi necessari ad evitare una misura così estrema quando invece sarebbe stato sufficiente intraprendere un percorso di sostegno.

Nel pronunciarsi all’unanimità, la Corte Edu ha ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione, ritenendo che nonostante le decisioni delle autorità italiane fossero previste dalla legge e adottate allo scopo di soddisfare degli interessi legittimi ai sensi dell’articolo 8§2 della Convenzione – quali la protezione della salute o della morale e la protezione dei diritti e delle libertà altrui – l’ingerenza che una dichiarazione di adottabilità è tale da dover essere supportata da elementi di prova sufficienti ed adeguati. Difatti, la mera considerazione temporale sostenuta dalle autorità italiane – secondo cui, nonostante le possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della madre fosse comunque preferibile, e nell’interesse superiore della minore, procedere con una tale dichiarazione – non è sufficiente a supportare una rottura radicale e definitiva del legame familiare, in particolare quando misure alternative e meno radicali risultano disponibili. Per di più, la Corte dichiara ingiustificate e irrilevanti ai fini della valutazione delle capacità genitoriali della madre le considerazioni delle autorità interne circa la sua libertà sessuale e le sue scelte affettive.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *