Vai al contenuto

Atti processuali: Consegna personale al detenuto anche nel caso di elezione domicilio

  • News

Con sentenza n. 12778 del 27 febbraio 2020  ( motivazione depositata il 22 aprile 2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sanciscono che la consegna dell’atto processuale all’imputato detenuto debba necessariamente avvenire secondo il modello notificatorio previsto dall’art. 156 c.p.p., che prevede la notifica della copia all’interessato direttamente presso il luogo di detenzione. E ciò soprattutto qualora l’individuo ristretto abbia dichiarato o eletto domicilio con riguardo al procedimento al quale è relativo l’atto da notificare.

Sfugge a detta regola generale solo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria non sia a conoscenza dello stato di detenzione del soggetto interessato alla notifica, che l’atto da consegnare a quest’ultimo sia estraneo al procedimento a cui è dovuto lo stato di carcerazione e che lo stesso abbia eletto/dichiarato domicilio proprio con riguardo al procedimento diverso.

In ragione, quindi, del c.d. principio di immanenza della domiciliazione di cui all’art. 164 c.p.p., alla luce del quale “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento”, il sistema notificatorio all’imputato detenuto può essere ricostruito nei seguenti termini, purché l’atto da notificare si riferisca al procedimento per il quale sussiste lo stato detentivo:

  1. a) mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio sia prima che durante la detenzione: le notifiche vanno eseguite con la procedura di cui all’art. 156 c.p.p.;
  2. b) elezione o dichiarazione di domicilio effettuata sia prima che durante la detenzione: le notifiche vanno eseguite sempre con la procedura di cui all’art. 156 c.p.p., rimanendo sospesa l’efficacia dell’elezione o dichiarazione di domicilio sino alla scarcerazione dell’imputato;
  3. c) mancanza o rifiuto di elezione o dichiarazione di domicilio all’atto della scarcerazione:

c-1) se l’imputato aveva effettuato l’elezione o dichiarazione di domicilio sia prima che durante la detenzione, le notifiche successive alla scarcerazione, vanno ivi eseguite, in quanto riprende efficacia quella dichiarazione che era rimasta sospesa durante la detenzione;

c-2) se l’imputato non aveva mai effettuato alcuna elezione o dichiarazione di domicilio sia prima che durante la detenzione, le notifiche successive alla scarcerazione, vanno eseguite presso il difensore, ossia il domicilio residuale determinato ex lege in mancanza di un’elezione o dichiarazione di domicilio volontaria;

  1. d) elezione o dichiarazione di domicilio all’atto della scarcerazione:

d-1) se l’imputato aveva effettuato l’elezione o dichiarazione di domicilio sia prima che durante la detenzione, le notifiche successiva vanno eseguite presso il domicilio eletto o dichiarato al momento della scarcerazione, in quanto, in base al criterio temporale, la dichiarazione successiva prevale su quella precedente;

d-2) se l’imputato non aveva mai effettuato alcuna elezione o dichiarazione di domicilio sia prima che durante la detenzione, le successive notifiche vanno eseguite presso il domicilio eletto o dichiarato all’atto della scarcerazione.

Allorché il suddetto sistema notificatorio complesso venga violato (ad esempio, qualora l’atto processuale relativo al procedimento per cui l’imputato è ristretto in carcere sia notificato presso il domicilio da costui dichiarato o eletto con riguardo ad altro procedimento penale), si verifica una nullità a regime intermedio, come tale soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 c.p.p.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *