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Stupefacenti: principio attivo e circostanza aggravante dell’ingente quantità

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Con sentenza n. 14722 del 30 gennaio 2020 (motivazione depositata il 12 maggio 2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, nel tornare a pronunciarsi in materia di stupefacenti, analizzano la circostanza aggravante dell’ingente quantitativo.

Tale aggravante, prevista dall’art. 80, comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990 (anche detto Testo Unico Stupefacenti), sancisce un aumento di pena, dalla metà ai due terzi, nei confronti di coloro che vengono imputati per aver tenuto una delle condotte di “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” di cui all’art. 73 e trova applicazione, pertanto, a prescindere dalla tipologia di sostanza in relazione alla quale tale reato venga contestato dall’accusa, vale a dire sia nel caso di droghe c.d. leggere che di droghe c.d. pesanti.

La Corte di Cassazione, nel confermare la validità dei criteri già fissati con la pronuncia n. 36258 del 24 maggio 2012, ric. Biondi, quali relativi alla precedente legislazione in materia di stupefacenti, ribadisce che “con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo” ai fini della contestazione dell’aggravante.
Con la sentenza in commento l’Autorità giudiziaria ha, quindi, (ri)configurato la citata aggravante privilegiando nuovamente il criterio oggettivo rappresentato dal numero dei possibili fruitori finali e, quindi, il profilo del quantitativo e del grado di purezza dello stupefacente, con ciò tralasciando il contesto sociale/geografico ove avviene l’acquisto da parte del consumatore.

Il pregio di tale decisione sta nell’aver voluto ancorare la nozione di “ingente quantità” ad un parametro improntato, per quanto possibile, a criteri tangibili e nell’aver, così, evitato un contrasto insanabile fra la circostanza aggravante in questione e il principio di determinatezza che dovrebbe caratterizzare ogni precetto penale.

Il superamento della soglia minima stabilita ai fini dell’individuazione del limite dell’ingente quantità, però, non determinerà automaticamente la sussistenza dell’ipotesi aggravata: il giudice dovrà guardare anche a tutte “le circostanze del caso da valutarsi con riferimento alla pericolosità della condotta e al livello di potenziale compromissione della salute e dell’ordine pubblico” e potrà, inoltre, corroborare il dato rappresentato dal superamento del limite con tutti quegli elementi di fatto caratterizzanti il caso specifico.

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