Con sentenza n. 14723 del 19 dicembre 2019 (motivazione depositata il 12 maggio 2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato che “la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino i limiti di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 dello stesso D.P.R.
Le ragioni del c.d. gratuito patrocinio sono da ricercarsi, anzitutto, nel riconoscimento del diritto alla difesa nei confronti dell’individuo sprovvisto di adeguati mezzi economici: l’indagato, l’imputato e il condannato hanno cioè la facoltà di scegliere, senza alcuna spesa, un avvocato di propria fiducia iscritto nell’Albo dei difensori abilitati al patrocinio dei non abbienti, oltre alla possibilità di nominare e servirsi delle prestazioni di consulenti tecnici di parte e/o investigatori privati.
Il fondamento normativo dell’istituto è rinvenibile negli artt. 24 e 111 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia anche da parte dei non abbienti nonché il diritto a ottenere un processo equo, nell’art. 6 C.E.D.U., che garantisce la “parità delle armi”, vale a dire il diritto di stare in giudizio in condizioni di parità rispetto a quelle dell’“avversario”, nonché nell’art. 14, par. 3, lett d), Patto sui diritti civili e politici, che guarda al diritto di accedere al beneficio della difesa a spese dello Stato come a un interesse primario della giustizia.
La decisione circa l’ammissione al c.d. gratuito patrocinio spetta naturalmente, ai sensi dell’art. 96 D.P.R. 115/2002, al magistrato dinnanzi al quale pende la causa, il quale potrà respingere l’istanza presentata dal privato qualora ritenga che il suo reddito effettivo sia superiore a quello fissato dalla legge come limite massimo.
L’art. 95 D.P.R. 115/2002 prevede, inoltre, un’autonoma fattispecie criminosa: laddove il richiedente abbia dichiarato il falso oppure abbia occultato i propri redditi al fine di ottenere l’ammissione al beneficio, la condanna definitiva per tale reato comporterà, oltre alle conseguenze penali, la revoca retroattiva del patrocinio a spese dello Stato nonché il recupero del credito, da parte dell’amministrazione pubblica, nei confronti del responsabile.
Il giudice però, anche in assenza di condotta illecita da parte dell’istante, potrà procedere alla revoca del c.d. gratuito patrocinio, come avviene nei casi previsti dall’art. 112, commi 1, quando ad esempio le condizioni di reddito dell’interessato siano variate in misura tale da superare la soglia prevista dalla legge, e 2, qualora, sempre esemplificativamente, sussistano fondati motivi per ritenere che il soggetto non versi nelle condizioni reddituali previste ai fini dell’ammissibilità.
Ebbene, così delineato il quadro generale, le Sezioni Unite penali della Suprema Corte hanno stabilito, con la sentenza in commento, che le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione presentata, ex art. 79, comma 1, lett. c), al magistrato competente possono comportare la revoca del beneficio solo nei casi previsti dall’art. 112, se risulti cioè provata (o comunque deducibile) la mancanza originaria delle condizioni reddituali, nonché in caso di condanna per il reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002.
In ogni caso, aggiunge la Corte, l’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca del patrocinio, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio: ciò in quanto il singolo è tenuto a un obbligo di lealtà verso le istituzioni, la cui violazione comporta sempre la revoca dello stesso.
