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Linee guida tracciate dal CNF per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19

Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 Aprile 2020, ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19, posto che anche nei prossimi mesi di maggio, giugno e luglio proseguirà l’esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari.

Ritenendo che tutti i procedimenti in materia di famiglia siano intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo e che la modalità che si ritiene debba essere sempre e comunque privilegiata sia quella che concede la possibilità per parti e difensori di presenziare personalmente in tribunale, laddove sia possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa;

Ritenendo che i difensori sono i soggetti deputati a poter adeguatamente valutare e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti, il CNF ha proposto quanto segue:

1. Procedimenti di natura consensuale: 1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ai sensi dell’art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ai sensi dell’art. 337 quinques c.c. 2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori – a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

2. Procedimenti di natura contenziosa: La scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto trova giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa. Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazione tra le parti. Laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità.

3. Ricorsi ai senti dell’art. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ai sensi dell’art. 9, Legge n. 898/70 divorzi contenziosi, ricorsi ai sensi dell’art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi: a. Si ritiene che la prima udienza di comparizione delle parti possa avvenire con udienza da remoto, salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale (specialmente ove si tratti di coppie con di figli minori e siano dedotti aspetti di pregiudizio). Per detta ipotesi si rinvia alle modalità sopra indicate. b. Resta salva la facoltà del Giudice di disporre la trattazione scritta, laddove i difensori convengano, secondo le precise modalità previste nel protocollo generale CSM/CNF. Tale modalità sarà quella preferenziale per tutte le udienze successive, sempre laddove i difensori ne convengano.

4. Negoziazioni assistite: Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC. L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3, D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge 10 n. 162/2014). Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori. L’udienza si terrà con le modalità già suggerite.

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