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Blocco pignoramenti – Artt. 54 E 56 Decreto “Cura Italia”

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Il 30 aprile 2020 è entrata in vigore la legge n. 27/2020 di conversione del decreto “Cura Italia”. Tra le misure introdotte troviamo l’art. 54 ter che prevede la sospensione per sei mesi, dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020, delle esecuzioni immobiliari.

La norma ha la finalità di creare uno strumento di protezione temporaneo in favore dei debitori che abbiano subito il pignoramento della propria abitazione (abitazione principale), il tutto in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria.

La norma non estende la sospensione a qualsiasi procedura esecutiva, ma solo a quelle che abbiano ad oggetto l’abitazione principale del debitore, intendendosi con questo termine la dimora abituale e, quindi, la casa dove il debitore, o comunque l’esecutato, ha posto la propria residenza effettiva, a prescindere quindi dal dato anagrafico.

La formulazione dell’art. 54 ter non parrebbe precludere tutte le attività di avvio delle azioni esecutive e quindi la notifica di precetti e la successiva iscrizione al ruolo del pignoramento, anche se di fatto gli Uffici UNEP assumono in incarico solo atti ultimo giorno, dilatando in tal modo i tempi delle esecuzioni.

Sulla questione del cash in court, nessuna sospensiva: la distribuzione del ricavato dalla vendita del bene già trasferito, in nessun modo impatta con i diritti del debitore, sia sotto l’aspetto economico che sociale.

L’aver sottratto la fase distributiva alla sospensione per il periodo non irrisorio di sei mesi non può che essere condivisibile, vista l’attuale situazione emergenziale e la conseguente indubbia necessità di assicurare l’immissione di liquidità nel sistema economico italiano.

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