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Assegno unico e universale per ciascun figlio

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In vigore dal 31 dicembre 2021 l’assegno unico e universale per i figli. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2021 e in vigore dal giorno successivo, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 attua quanto stabilito dalla legge n. 46 del 2021, che a marzo scorso ha delegato il Governo ad adottare misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.

Il decreto riordina, semplifica e potenzia le misure finalizzate a sostenere le famiglie con figli a carico, grazie appunto all’assegno unico e universale.

Ricordiamo che l’assegno unico e universale è una delle misure introdotte dalla manovra 2021, destinata alle famiglie con determinati requisiti economici e con figli a carico, ossia quelli che fanno parte del nucleo familiare in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o in base ai dati auto-dichiarati nella domanda.

Si chiama assegno universale perché si fonda sul principio universalistico, che prevede l’attribuzione dell’aiuto a tutti i nuclei familiari con figli, nei limiti naturalmente delle risorse disponibili. L’assegno infatti viene modulato in base all’ISEE del nucleo familiare e all’età dei figli a carico.

Si chiama “assegno unico” perché al suo interno sono comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus già previsti per le famiglie italiane con figli, che resteranno attivi fino all’entrata a regime dell’assegno unico e universale.

L’assegno unico e universale è destinato alle famiglie con prole e viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, limite di età che non è previsto se il figlio è disabile.

Viene riconosciuto a entrambi i genitori nella stessa misura, altrimenti spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In presenza di una crisi coniugale che porta alla separazione o al divorzio, se i coniugi non si accordano, l’assegno spetta al genitore presso cui sono affidati i figli.

Hanno diritto ad accedere all’assegno unico e universale i soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o famigliare di questi o titolare del diritto di soggiorno UE, o cittadino non UE in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi;
  • assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito nel territorio italiano;
  • residenza o domicilio nel territorio italiano;
  • residenza attuale o passata in Italia per almeno due anni, anche se non in modo continuativo, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato di almeno sei mesi.

L’importo dell’assegno base è maggiorato rispetto a quello previsto per i figli minorenni e per quelli di maggiore età a carico se ricorrono le seguenti ipotesi:

  • se nascono altri figli dopo il secondo;
  • se le madri hanno un’età inferiore ai 21 anni;
  • se nascono figli con disabilità (le maggiorazioni variano in base all’età del figlio);
  • se in famiglia ci sono più di 4 figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100 euro;
  • se il reddito non supera i 25.000 euro e in presenza di altri requisiti, per i primi tre anni di erogazione della misura, le maggiorazioni servono a garantire la graduale transizione alla nuova misura.

Le domande potranno essere inoltrate tramite l’INPS o gli Istituti di patronato a partire dal 1° gennaio 2022 e poi dal primo giorno di ciascun anno. L’erogazione per il 2022 inizierà a marzo 2022.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE per ottenere l’importo mensile più adeguato alla situazione familiare. Inoltrata la domanda l’erogazione è riconosciuta a partire dal mese successivo, salvo casi particolari e l’accredito dell’importo avviene sull’IBAN del beneficiario o con bonifico domiciliato.

L’assegno unico per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni può essere corrisposto in via diretta al figlio.

Costoro però possono godere dell’assegno unico se risultano iscritti a un corso professionale o di laurea, se svolgono tirocinio o un’attività lavorativa retribuita con uno stipendio annuo complessivo non superiore agli 8000 euro, se sono occupati nel servizio civile o se risultano in stato di disoccupazione e in cerca di un lavoro presso un centro per l’impiego.

L’assegno unico e universale è compatibile con il reddito di cittadinanza, anche se ai fini della determinazione del suo ammontare si tiene conto della quota del beneficio di cittadinanza spettante. Chi percepisce il reddito di cittadinanza non è necessario che faccia domanda apposita. L’INPS in questi casi procederà d’ufficio.

La misura inoltre è compatibile con gli aiuti erogati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti locali.

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