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Legge n. 890/1982 e perfezionamento della notifica postale, anche nel procedimento penale

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Con sentenza n. 10012 del 23 febbraio 2021 (motivazione depositata il 15 aprile 2021), le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione analizzano la procedura notificatoria postale, dettata dalla legge n. 890 del 1982 e applicabile anche al procedimento penale, secondo quanto disposto dall’art. 1 della stessa e 170 c.p.p.

Nello specifico si domandano se, qualora l’atto non venga consegnato (per il rifiuto di riceverlo da parte del destinatario o a causa della sua temporanea assenza o, ancora, per mancanza/inidoneità di altre persone a cui lasciarlo), ai fini del perfezionamento della notifica sia sufficiente la prova offerta dall’avviso di ricevimento che accompagna l’atto stesso o sia necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositi l’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (CAD).

Nel sistema della notificazione postale infatti, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto, la comunicazione di avvenuto deposito di quest’ultimo presso l’ufficio postale avrà un ruolo essenziale, poiché finalizzato a garantirne la conoscibilità intesa come possibilità di conoscenza effettiva.

Allorché non si realizzi alcuna consegna e l’atto notificando venga depositato presso l’ufficio postale, proprio la legge, con giusto rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale), poi seguito dalla spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che informa il destinatario del tentativo di notifica.

La ratio legis di tale adempimento è quella – fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.) – di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto fra quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della C.A.D. potrà, dunque, trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del subprocedimento postale.

Solo dall’esame concreto di tale ultimo avviso di ricevimento il giudice del merito (e qualora si tratti di atto processuale anche il giudice di legittimità) potrà desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa” e quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole giudizio sulla ricezione della stessa da parte del destinatario.

In termini generali bisogna, dunque, ritenere che la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisca l’indefettibile prova di un presupposto implicito ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria, secondo le previsioni dell’art. 8 legge n. 890/1982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma l’effetto della conoscenza da “provvisorio” a “definitivo”. Il che corrisponde alla configurazione strutturale di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva e secondo un’interpretazione conforme a Costituzione nei già sopra richiamati principi.

In conclusione sul punto, va formulato il seguente principio di diritto: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale e secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero, ancora, per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data, dal notificante, esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la (sola) prova dell’avvenuta spedizione di tale ultima raccomandata ».

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