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Sorveglianza: Ordinanza di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata e notifica obbligatoria al difensore

Con sentenza n. 12581 del 25 febbraio 2021  (motivazione depositata il primo aprile 2021), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione si addentrano nel procedimento di sorveglianza, al fine di valutare se l’ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata debba essere obbligatoriamente notificata anche al difensore dell’istante.

Pacifico, anzitutto, come il reclamo sia il mezzo di impugnazione esperibile, dinnanzi al Tribunale di sorveglianza, nei confronti di un siffatto provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

Del resto, sintomatica della natura di mezzo di impugnazione rivestita dal reclamo ex art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. è l’esplicita previsione che, come si è visto, del collegio del Tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sul reclamo non può far parte il Magistrato che ha adottato il provvedimento impugnato (art. 30-bis, comma 5, Ord. pen., richiamato dall’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen.).

Dalla natura di mezzo di impugnazione discende, quindi, la necessità di assicurare la piena garanzia del diritto di difesa anche nella fase iniziale, “interpretando il richiamo operato dall’art. 69-bis, comma 1, cit. come riferito a tutti “soggetti indicati nell’art. 127 c.p.p.” e, quindi, anche al difensore”.

A norma del comma 1 dell’art. 69-bis cit., l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha deciso sull’istanza di concessione della liberazione anticipata è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell’art 127 c.p.p. Il rinvio va riferito al comma 1 della disposizione codicistica, che indica, quali destinatari dell’avviso dell’udienza in camera di consiglio, le parti (nonché le altre persone interessate) e i difensori, precisando che se l’imputato è privo di difensore l’avviso è dato a quello di ufficio.

La lettura coordinata dell’art. 69-bis, comma 1, Ord. pen. e dell’art 127 c.p.p., comma 1, induce allora a ritenere che il difensore – d’ufficio, nel caso in cui il condannato ne sia privo – vada considerato tra i destinatari della notificazione dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza.

La conclusione appena raggiunta trova riscontro nella positiva definizione dei soggetti legittimati all’impugnazione del provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza, soggetti che il comma 3 dell’art. 69-bis Ord. pen. individua nell’interessato, nel pubblico ministero e nel difensore; figura, quest’ultima, che alla luce del precedente rilievo, include non solo il difensore di fiducia designato dal condannato prima della decisione sull’istanza, ma anche – nel caso in cui alla nomina fiduciaria non abbia provveduto l’interessato – quello d’ufficio nominato dal magistrato di sorveglianza e destinatario della notificazione del suo provvedimento.

Trova così conferma la necessità dell’intervento del difensore già nella fase immediatamente successiva all’adozione dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, così da consentire al condannato di avvalersi del contributo del difensore – di fiducia o, in mancanza, d’ufficio – nella scelta relativa all’an della presentazione del reclamo e, poi, nella predisposizione dell’atto di impugnazione.

Venendo in rilievo “l’interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire quello supremo della libertà personale” (Corte Cost., sent. n. 53 del 1968), l’assistenza tecnica del difensore deve essere obbligatoria e, quindi, prevedere anche, se necessario, la nomina dello stesso d’ufficio.

E dunque principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.

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