Con sentenza n. 12348 del 19 Dicembre 2019 (motivazione depositata il 16 aprile 2020), le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione confermano l’offensività e la conseguente rilevanza penale della condotta di coltivazione di piante di cannabis.
Oltre a essere un’attività facilmente organizzabile poiché non richiede la disponibilità di materie prime soggette a controlli rigidi ma soltanto di semplici semi, la coltivazione è potenzialmente destinata ad accrescere i quantitativi di sostanza stupefacente in circolazione sul mercato e, di conseguenza, il numero dei possibili assuntori.
Dalla “coltivazione” di piante di cannabis, termine con cui si intende l’attività svolta dall’uomo in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina fino al raccolto, scaturisce pertanto una presunzione di pericolo per il valore costituzionale della salute, tanto individuale quanto collettiva, che ne giustifica la punibilità.
Il giudice dovrà in tal caso accertare se le piante coltivate siano conformi al tipo botanico vietato dalla legge e, ancora, se per le modalità di coltivazione le stesse potranno giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente, magari con l’aiuto di strumenti e pratiche agricole adeguate.
Ove ricorrano tali presupposti la condotta sarà senz’altro punibile e colui che coltiva piante di marijuana commetterà reato.
La Corte di Cassazione aggiunge, però, che la coltivazione di minime dimensioni, finalizzata all’esclusivo consumo personale, non sarà riconducibile alla definizione di coltivazione come attività penalmente rilevante. E questo perché le piccole coltivazioni domestiche, intraprese al fine di soddisfare l’uso del singolo individuo, hanno una produttività di sostanza stupefacente molto modesta che, come tale, non è certamente in grado di aumentare, in maniera significativa, la quantità di droga in circolazione sul mercato dei consumatori.
La coltivazione, per essere definita “domestica” e quindi non punibile, dovrà naturalmente soddisfare alcuni requisiti, i quali dovranno tutti necessariamente coesistere. Dovrà essere di dimensioni minime e non dovrà avere modalità industriali, le piante dovranno essere poche e coltivate con tecniche rudimentali e, ancora, non dovranno presentare indicatori di un loro inserimento nel mercato della droga.
Ove emerga chiaramente e immediatamente che la coltivazione sia stata intrapresa con l’intenzione esclusiva di soddisfare l’uso personale, quindi, la condotta non sarà penalmente rilevante, anche se resteranno applicabili le sanzioni amministrative di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, quali, ad esempio, la sospensione della patente di guida, del porto d’armi o del passaporto.
