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Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 20494, 24 giugno 2022: morte del coniuge a seguito di pronuncia parziale sullo status matrimoniale.

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Con la sentenza n. 20494 del 24 giugno 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sono intervenute a dirimere il contrasto giurisprudenziale relativo alle sorti del processo nel caso in cui sia stata emessa una pronuncia parziale sullo status matrimoniale, passata in giudicato, e nel corso del giudizio, proseguito ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, sia sopravvenuto il decesso di uno dei coniugi.

In particolare, il Tribunale di Macerata, con sentenza parziale del 4 settembre 2013, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. I giudici, quindi, rimettevano la causa in istruttoria in modo da poter accertare l’effettiva sussistenza del diritto della ricorrente a ricevere una somma a titolo di assegno divorzile da parte del coniuge.

A seguito del decesso del coniuge nel maggio 2014, il Tribunale disponeva l’interruzione del processo, poi prontamente riassunto dalla ricorrente avverso gli eredi del de cuius.

Il Tribunale, con sentenza del 26 giugno 2017, riconosceva alla ricorrente il diritto a percepire un assegno divorzile per il periodo compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza parziale e la morte del de cuius.

Avverso tale decisione gli eredi interponevano appello, che, con sentenza del 23 marzo 2018, veniva rigettato.

Gli eredi proponevano dunque ricorso per cassazione fondato su 5 motivi. Veniva in particolare contestato che, in applicazione degli articoli 81, 300, 303 c.p.c., il decesso del coniuge determini la cessazione della materia del contendere, dovendosi quindi considerare impossibile ogni statuizione sul merito.

Inoltre, sostenevano i ricorrenti, l’obbligazione del de cuius al mantenimento del coniuge non è trasmissibile agli eredi.

Le Sezioni Unite della Cassazione venivano dunque chiamate a pronunciarsi, su rinvio da parte del Primo Presidente, a seguito dell’ordinanza di rimessione della Prima sezione civile.

Oggetto della rimessione alle Sezioni unite erano le questioni concernenti le sorti del processo in simile evenienza, con riguardo alle parti del giudizio divorzile o del giudizio volto alla modifica dell’entità dell’assegno, alla natura delle sentenze ivi pronunciate ed alla successione nel processo, con i connessi istituti dell’interruzione e della riassunzione della causa.

Ci si chiedeva se, nel caso di specie, essendosi formato un giudicato sullo status ed essendo uno dei due coniugi venuto meno nel corso del giudizio per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, questo potesse proseguire nei confronti degli eredi.

Le Sezioni Unite, nel respingere il ricorso degli eredi del de cuius, affermavano il principio di diritto secondo cui: “nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improcedibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso”.

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